Certificazione energetica edifici, la Commissione UE orienta
La Commissione Europea ha pubblicato gli orientamenti che accompagnano il regolamento delegato (UE) n. 244/2012 del 16 gennaio 2012 che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi.
Conformemente all'articolo 5 e all'allegato III della direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, il regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia, istituendo un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi.
La metodologia specifica le modalità per confrontare le misure di efficienza energetica, le misure che incorporano l'energia da fonti rinnovabili e i pacchetti di tali misure, in relazione alla prestazione energetica primaria e al costo assegnato alla loro attuazione, nonché le modalità di applicazione di tali norme a determinati edifici di riferimento al fine di identificare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica.
L'allegato III della direttiva 2010/31/UE chiede alla Commissione di fornire orientamenti a corredo del quadro metodologico comparativo per consentire agli Stati membri di adottare le misure necessarie. Il presente documento rappresenta gli orientamenti di cui all'allegato III della direttiva 2010/31/UE.
Per quanto si tratti di orientamenti non vincolanti, essi forniscono agli Stati membri informazioni supplementari pertinenti e si basano su principi comunemente accettati per i calcoli dei costi prescritti nel contesto del regolamento.
Come tali gli orientamenti sono intesi a facilitare l'applicazione del regolamento.
Ad essere giuridicamente vincolante e direttamente applicabile negli Stati membri è il testo del regolamento.
Per facilitarne l'uso agli Stati membri, il presente documento rispecchia fedelmente la struttura del quadro metodologico di cui all'allegato I del regolamento.
A differenza del regolamento, gli orientamenti saranno riesaminati periodicamente, sia dagli Stati membri sia dalla Commissione, di pari passo con l'acquisizione di esperienza nell'applicazione del quadro metodologico.

Iter Procedimento Autorizzazione Paesaggistica:
Le fasi del procedimento: 
- la Regione, il Comune o la Provincia hanno 40 giorni di tempo per verificare la documentazione, acquisire il parere della commissione per il paesaggio e predisporre una proposta di valutazione da inviare al Soprintendente; 
- il Soprintendente entro 45 giorni dovrà emanare il parere vincolante. Se questo termine scade senza che il parere sia stato emesso, può essere indetta una conferenza dei servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto; la conferenza si pronuncia entro 15 giorni. Decorso inutilmente quest'ultimo termine, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla Regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la Regione non abbia delegato gli enti locali al rilascio dell'autorizzazione , e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente; 
- se il parere è favorevole, l’autorità competente rilascia l’autorizzazione paesaggistica; se invece il parere è negativo, sarà emanato il preavviso di diniego. Questa fase deve concludersi entro 20 giorni; 
- il rilascio dell’autorizzazione o il diniego deve comunque avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della pratica da parte della Soprintendenza. 
Il procedimento può avere una durata massima di 105 giorni (120 se viene indetta la conferenza dei servizi). La nuova disciplina si applica anche ai procedimenti che, al 31 dicembre 2009, non si sono ancora conclusi con l’emanazione dell’autorizzazione.L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi 30 giorni dal suo rilascio e va trasmessa alla Soprintendenza e, unitamente allo stesso parere, alla regione o agli altri enti pubblici interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo. Fino al 31 dicembre 2009, l’autorizzazione paesaggistica era emanata dal Comune (delegato dalla Regione), previa valutazione della compatibilità dell’intervento; la valutazione veniva inviata alla Soprintendenza che, entro 60 giorni, poteva eventualmente annullarla per vizi di legittimità degli atti. Ricordiamo, inoltre, che il parere della Soprintendenza è obbligatorio ma non vincolante solo nel caso in cui le Regioni abbiano approvato un piano paesaggistico. Finora meno di 10 Regioni hanno firmato con il Ministero dei Beni culturali un’intesa per redigere le norme di tutela del paesaggio.  
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